Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di prorogare e implementare il finanziamento dello sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026.
6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.