Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: a ottantuno mesi con le seguenti: a centodue mesi;
Conseguentemente:
al comma 2, lettera b), sostituire le parole: anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: anni 2022, 2023, 2024 e 2025;
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Agli oneri di cui dal comma 2, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede,
a) quanto a 2.200.000 euro nell'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
b) quanto a 6.600.000 euro nell'anno 2024 e 8.800.000 euro nell'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.