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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.31. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
8.31.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di garantire la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino e di consentire il tempestivo avvio delle funzioni di stazione appaltante, il termine per l'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione della predetta opera è prorogato al 31 marzo 2024 e, fermo restando quanto disposto dall'articolo 33, comma 5-quater, quarto periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al Commissario straordinario, nominato ai sensi del medesimo articolo 33, comma 5-quater, del citato decreto-legge, è attribuita una dotazione finanziaria per l'espletamento delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, determinata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023, in misura pari all'1 per cento delle risorse annualmente autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  5-ter. La dotazione finanziaria di cui al comma 5-bis è finalizzata alla copertura delle spese di funzionamento della struttura commissariale e di supporto tecnico, di cui all'articolo 33, comma 5-quater, quinto periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, non incluse nel quadro economico della linea 2 della metropolitana di Torino.
  5-quater. Il Commissario straordinario, nella relazione annuale trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, n. 8825, rendiconta dettagliatamente l'utilizzo della dotazione di cui al comma 5-bis per le spese di funzionamento della struttura commissariale, anche rilevando eventuali criticità della dotazione stessa.