Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 13 comma 17-bis del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.» sono aggiunte le seguenti: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo il Gestore assicura, con oneri a proprio carico e previa condivisione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di incidente, l'accessibilità in sicurezza delle squadre di soccorso dei vigili del fuoco alle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche e appropriate. A tal fine, deve essere predisposto un programma conseguente ad un apposito studio che tenga conto delle specifiche situazioni locali. Tale programma è predisposto e attuato dal Gestore previ accordi di collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il coordinamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informando l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.».