Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. In considerazione del perdurare della grave crisi internazionale verificatasi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, della crisi in Medioriente e della recente crisi nel Mar Rosso all'articolo 199, comma 1, lettera b), ultimo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «Ucraina» sono aggiunte le seguenti: «e delle crisi internazionali in Medioriente e nel Mar Rosso,»;
b) dopo le parole: «di 3 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 3 milioni di euro per l'anno 2024,».
3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono quantificati i residui disponibili ed è autorizzato il loro utilizzo per ciascuna Autorità di sistema portuale nel limite di 3 milioni di euro di cui al precedente comma. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.