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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.11. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
8.11.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «In conseguenza degli attacchi contro navi commerciali e militari nel Mar Rosso e la relativa riduzione del traffico navale nei principali porti italiani, le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 6 milioni di euro per l'anno 2024, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi».
  3-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla grave crisi della logistica ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2024, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società per l'anno 2024 rispetto all'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati, nonché per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di ormeggio effettuati.
  3-quater. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'emergenza del Mar Rosso, fino al 30 giugno 2024, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater valutati in 16 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.