Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Proroga per gli esperti archivisti)
1. Al fine di garantire il supporto tecnico e scientifico nelle azioni di tutela, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio archivistico nazionale, sono prorogati fino al 31 dicembre 2024:
a) gli incarichi delle attività di supporto ad Archivi di Stato, Soprintendenze archivistiche e Soprintendenze archivistiche e bibliografiche di tutto il territorio nazionale, conferiti a decorrere da agosto 2021 sino al 31 dicembre 2021;
b) i contratti per i 139 esperti archivisti reclutati nell'ottobre 2021 con avviso pubblico della Direzione Generale Archivi, in forza del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 , n. 113.