Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Termini in materia di cultura)
1. All'articolo 7, comma 7-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3,3 milioni»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Una quota delle risorse relative agli anni 2024, 2025 e 2026, di cui al primo periodo, pari almeno a 0,6 milioni di euro, è destinata all'istituzione teatro lirico sperimentale di Spoleto A. Belli»;
c) al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «Ferma restando la disposizione di cui al periodo precedente».
3) All'onere di cui al comma 1, lettera a), quantificato in 0,6 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.
2. Il termine di cui al secondo periodo del citato articolo 7, comma 7-ter è prorogato di ulteriori sessanta giorni.