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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.7. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
6.7.
inammissibile

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 22 è soppresso.
  4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.