Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.