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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.18. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
5.18.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di porre termine al contenzioso relativo ai concorsi indetti con i decreti dei direttori generali n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale Concorsi, n. 16 del 26 febbraio 2016, nonché di garantire le conferme e le immissioni in ruolo dei docenti necessarie all'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado che alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato ai citati concorsi indetti con i decreti dei direttori generali n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo, con decorrenza 1° settembre 2024, se conseguono, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
  3-ter. I soggetti di cui al comma 3-bis, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 sui posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 se conseguono entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.

ident. 5.17.