Al comma 3, dopo il capoverso comma «83-quater», aggiungere i seguenti:
«83-quinquies. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso 5-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”;
b) al capoverso 5-quinquies:
1) al primo periodo, le parole: “, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000,” sono soppresse;
2) il secondo periodo è soppresso;
c) al capoverso 5-sexies il primo e il secondo periodo sono soppressi.
83-sexies. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “I risparmi” sono sostituite dalle seguenti: “Gli eventuali risparmi”.
83-septies. Agli oneri derivanti dai commi 83-quinquies e 83-sexies, valutati nel limite massimo di 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».