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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.1. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
5.1.
inammissibile

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa nell'ambito dell'istruzione e del merito, all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il comma 11-sexies è sostituito dal seguente:

   «11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il superamento di una prova scritta, con un punteggio pari ad almeno 6/10, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa ovvero della prova scritta prevista dal decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova orale ovvero della prova orale prevista dal decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.».