Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «per gli anni 2020 e 2021», aggiungere le seguenti: «e per gli anni 2025 e 2026, fermo restando quanto disposto con l'intesa in Conferenza Stato-regioni n. 312 del 20 dicembre 2023»;
b) al comma 1 sostituire le parole: «ai nati negli anni dal 1969 al 1989,» con le seguenti: «ai nati negli anni dal 1948 al 1989,».
8-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.