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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.86. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
4.86.
inammissibile

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 8-quater, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve essere conseguita da parte delle strutture sanitarie, in forma singola o associata, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate;».

ident. 4.87.