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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.85. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
4.85.
inammissibile

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituita dalla seguente:

   b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle strutture sanitarie, organizzate in forma singola o associata, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate;».