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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.84. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
4.84.
inammissibile

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di uniformare l'inquadramento giuridico del personale medico e sanitario con elevata professionalità (EP) delle aziende ospedaliere universitarie, dopo il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, è inserito il seguente:

   «5-bis. Il personale delle aziende ospedaliere universitarie di cui all'articolo 2, diverso dal personale di cui all'articolo 5 comma 1, utilizzato alla data di relativa trasformazione, transita nei ruoli delle medesime aziende ed assume, o conserva, l'inquadramento giuridico ed economico corrispondente a quello della tabella allegato d) al decreto interministeriale 9 novembre 1982, tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata anche attraverso incarichi a tempo determinato. Il personale utilizzato successivamente alla suddetta data transita nei ruoli delle relative aziende ed assume, o conserva, l'inquadramento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti al momento della prima utilizzazione. Gli eventuali oneri sostenuti dalle università di provenienza per far fronte al pagamento degli emolumenti del personale di cui al presente comma, al netto dell'eventuale differenziale economico sostenuto dal Servizio sanitario nazionale, continuano ad essere sostenuti dall'ente universitario fino all'esaurimento della relativa platea di personale.».