Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Nelle more della revisione della disciplina sulla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie di cui alla legge 8 marzo 2017 n. 24, la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria, in considerazione della contingente situazione di grave carenza di personale.