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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.79. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
4.79.
inammissibile

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 590-sexies.», secondo comma, della legge 8 marzo 2017, n. 24, come modificate dai commi 8-ter e 8-quater del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2024 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
  8-ter. All'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 590-sexies.», secondo comma, della legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «a causa di imperizia» sono sostituite dalle seguenti: «per l'azione o l'omissione da parte del personale sanitario che sia regolarmente iscritto all'albo professionale di riferimento e che abbia assolto, in misura non inferiore al 70 per cento, l'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina»;

   b) le parole: «quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che il fatto non sia avvenuto per errori grossolani e macroscopici».

  8-quater. Sono considerati errori grossolani e macroscopici quegli errori presenti nell'elenco elaborato a tal fine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore di santità e l'Istituto superiore di sanità.