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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.73. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
4.73.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applicano anche per gli anni 2024 e 2025. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nelle crescenti criticità lavorative in cui versano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, determinata dall'eccezionale carenza di personale, sono punibili solo nei casi di colpa grave. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, delle reali condizioni di lavoro e della scarsità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del particolare contesto organizzativo in cui l'esercente la professione sanitaria si è trovato ad agire, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte alle criticità. Ai fini della valutazione della scarsità delle risorse umane di cui al precedente periodo, il giudice tiene altresì conto del Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'ente o dell'azienda del Servizio sanitario nazionale presso cui è assunto il professionista sanitario sottoposto a giudizio.