Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 62-quater.1. del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per i prodotti di cui al presente articolo viene determinato un contenuto di nicotina non superiore a 20 milligrammi per sacchetto.
1-ter. Le confezioni unitarie di prodotto sono immesse sul mercato se rispettano i seguenti requisiti:
a) includere istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto;
b) presentare un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto;
c) recare indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;
d) recare le avvertenze sanitarie da individuarsi con decreto dal Ministro della salute;
e) essere dotati di chiusure a prova di bambino e manomissione.».