Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 62-quater.1. del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per i prodotti di cui al presente articolo viene determinato un contenuto di nicotina non superiore a 20 milligrammi per sacchetto.
1-ter. Le confezioni unitarie di prodotto sono immesse sul mercato se rispettano i seguenti requisiti:
a) includere istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto;
b) presentare un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto;
c) recare indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;
d) recare messaggi informativi, quali: “Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto superiore di sanità”; “uso non adatto ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari”; “tenere fuori dalla portata dei bambini”;
e) essere dotati di chiusure a prova di bambino e manomissione».
8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.