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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.69. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
4.69.
inammissibile

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 62-quater.1. del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Per i prodotti di cui al presente articolo viene determinato un contenuto di nicotina non superiore a 20 milligrammi per sacchetto.
   1-ter. Le confezioni unitarie di prodotto sono immesse sul mercato se rispettano i seguenti requisiti:

   a) includere istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto;

   b) presentare un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto;

   c) recare indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

   d) recare messaggi informativi, quali: “Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto superiore di sanità”; “uso non adatto ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari”; “tenere fuori dalla portata dei bambini”;

   e) essere dotati di chiusure a prova di bambino e manomissione».

  8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

ident. 4.71.