Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al secondo periodo, le parole: «760.720 euro per l'anno 2022 e di 1.395.561 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «760.720 euro per l'anno 2022, di 1.395.561 euro per l'anno 2023 e di 929.704 euro per l'anno 2024».
8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 929.704 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.