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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.59. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
4.59.
inammissibile

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) attestato rilasciato all'esito di specifico corso di formazione in materia di digitalizzazione di sanità pubblica. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. L'attestato ha validità biennale e può essere rinnovato con le medesime modalità di cui alla presente lettera. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sono definiti i contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi e il termine per l'attivazione degli stessi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione. I soggetti già iscritti all'elenco nazionale di cui al comma 2 sono tenuti a conseguire l'attestato in materia di digitalizzazione di sanità pubblica entro centottanta giorni dall'attivazione dei relativi corsi pena la decadenza dell'iscrizione nel medesimo elenco. L'attestato di cui alla presente lettera non rileva ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 6.».