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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.55. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
4.55.
inammissibile

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Piattaforma nazionale – DGC di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, emette, rilascia e verifica le certificazioni di cui al citato articolo 9 e le certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  8-ter. Le certificazioni di cui al comma 8-bis sono rilasciate in formato digitale, compatibile con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073.
  8-quater. Al fine di assicurare l'evoluzione della Piattaforma nazionale – DGC per il collegamento della stessa alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nonché assicurare la conduzione e manutenzione ordinaria della stessa, è autorizzata la spesa di 3.850.000 euro per l'anno 2024 da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa.
  8-quinquies. Al fine di assicurare la conduzione e manutenzione ordinaria della Piattaforma nazionale – DGC è autorizzata la spesa annuale di euro 1.850.000 a decorrere dall'anno 2025, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa.
  8-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 8-quater e 8-quinquies, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.