Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024». All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.