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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.40. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
4.40.
inammissibile

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di rafforzare la capacità di prevenzione nazionale delle malattie infettive batteriche e virali e di favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2023-2025, anche attraverso una maggiore capillarità dei servizi di prossimità già esistenti sul territorio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, è consentita, in via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, la somministrazione del vaccino anti-pneumococcico nelle farmacie aperte al pubblico nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le modalità di somministrazione del servizio di cui al comma 1, la conseguente remunerazione a favore delle farmacie nonché le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ident. 4.38.4.39.