Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dall'articolo 1 comma 240 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi religiosi o di culto in quanto appartenenti ad ordini o congregazioni religiose riconosciute dallo Stato italiano a decorrere dal 31 dicembre 2025.