Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «in via sperimentale» sono soppresse e le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2024»;
b) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2024».
8-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.