Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera f), le parole: «proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo» sono sostituite dalle seguenti: «approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo»;
2) alla lettera g), le parole: «proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale», sono sostituite dalle seguenti: «approvare la tassa annuale»;
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Contro i provvedimenti del Consiglio direttivo per le materie indicate nel comma 1, lettere f) e g), è ammesso ricorso all'assemblea straordinaria, convocata su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti, che decide in via definitiva».