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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.015. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
4.015.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incremento contributo in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica)

  1. All'articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un fondo presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) denominato «Fondo Psicologo» aperto alle erogazioni liberali in denaro per le quali è istituito un credito d'imposta pari al 70 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 60 per cento se effettuate da enti o società, secondo le modalità previste dall'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  5. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 4 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti dell'8 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  7. Al credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  8. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.