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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.014. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
4.014.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure straordinarie ed urgenti per la riduzione delle liste d'attesa e per l'armonizzazione dei sistemi CUP sulla base di bacini territoriali omogenei)

  1. Al fine di ridurre le liste d'attesa, fino al 31 dicembre 2025, qualora non sia possibile effettuare le visite specialistiche e le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell'allegato B del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) presso le strutture pubbliche entro i termini previsti dallo stesso Piano, l'assistito avente un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a cinquantamila euro ha diritto a ricevere tali prestazioni presso una struttura sanitaria accreditata ovvero presso una struttura sanitaria privata autorizzata alla tariffa prevista per una prestazione analoga in un ospedale pubblico.
  2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso in cui il Centro unico di prenotazione (CUP) non registri disponibilità presso le strutture sanitarie pubbliche del bacino di appartenenza entro i tempi massimi previsti dallo stesso piano, propone al paziente di effettuare le visite specialistiche o ricevere le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell'allegato B del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria o presso una struttura sanitaria accreditata, o in mancanza di disponibilità, presso una struttura sanitaria privata autorizzata.
  3. Ai fini di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome aggiornano gli accordi vigenti con le strutture sanitarie accreditate e stipulano appositi accordi con le strutture sanitarie private autorizzate. Le tariffe previste da tali accordi non possono essere inferiori a quelle individuate dal decreto del Ministero della salute del 23 giugno 2023 recante «Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica».
  4. Le regioni e province autonome adeguano la propria normativa in materia di CUP al fine di includere nelle relative agende di prenotazione le strutture e le prestazioni previste dagli accordi di cui al comma 3 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, entro il termine di cui al comma 4, le regioni e le province autonome adeguano i sistemi operativi informatici e telefonici dei rispettivi CUP prevedendo sistemi di identificazione e autocertificazione della situazione economica degli assistiti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali vigenti.
  6. L'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa pubblica una relazione trimestrale sugli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo in termini di riduzione delle liste di attesa, nonché sul numero di prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate e autorizzate e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 7 da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.
  7. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti dal presente articolo e consentire alle aziende sanitarie locali di rimborsare le strutture sanitarie private accreditate e autorizzate per le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo sulla base degli accordi di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Tale somma è ripartita sulla base dei dati sul numero di prestazioni in attesa per ciascuna regione e provincia autonoma forniti dall'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
  9. Al fine di procedere all'armonizzazione dei sistemi CUP attraverso la definizione di caratteristiche minime ed uniformi relative a tali sistemi a livello nazionale, nonché per rendere possibile la prenotazione delle prestazioni sanitarie presso varie tipologie di strutture, comprese quelle non accreditate, per regimi di erogazione e modalità di accesso differenziati, all'interno di ciascun bacino territoriale individuato ai sensi del comma 10 opera un solo Centro unico di prenotazione (CUP) avente le caratteristiche del CUP Unificato individuate dalle Linee guida nazionali per il Sistema CUP.
  10. Sulla base dei criteri forniti dal Ministero della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché in attuazione di quanto previsto dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA), ciascuna regione e provincia autonoma individua, entro i successivi sessanta giorni, bacini territoriali omogenei dal punto di vista demografico e del numero e tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e autorizzate ed entro ulteriori novanta giorni provvede alla riorganizzazione dei CUP stessi.