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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.011. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
4.011.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Responsabilità penale medica per morte o lesioni personali causate per carenza di mezzi e personale)

  1. Nelle more di una riforma complessiva della responsabilità penale medica, fino al 31 dicembre 2025, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di carenza dei mezzi e del personale sanitario, nonché negli eccessivi carichi di lavoro, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
  2. Ai fini della valutazione del grado della colpa del professionista sanitario, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della scarsità dei mezzi e delle risorse umane concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, nonché dei carichi di lavoro.
  3. Ai fini della valutazione della scarsità delle risorse umane di cui al comma 2, il giudice tiene conto del Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'ente o dell'azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN) presso cui è assunto il professionista sanitario sottoposto a giudizio.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per i quali, ai fini della valutazione del grado di colpa, in aggiunta ai fattori di cui al comma 3, il giudice considera anche se il numero di assistiti per ogni professionista supera quello previsto dall'Accordo collettivo nazionale 2016-2018 recante Disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.