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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.01. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
4.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Bonus psicologo)

  1. All'articolo 22-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Al fine di incrementare il finanziamento di cui al comma 2, è istituito un fondo presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) denominato «Fondo Psicologo» aperto alle erogazioni liberali in denaro.
  4. Per le erogazioni di cui al comma 3 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 70 per cento delle stesse erogazioni effettuate da persone fisiche e del 60 per cento se effettuate da enti o società.
  5. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 4 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti dell'8 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  7. Al credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  8. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  9. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
  10. Agli oneri di cui ai commi da 2 a 7, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ident. 4.02.