Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. In continuità con quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento a quanto previsto rispettivamente dall'articolo 39, comma 2, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'articolo 1, comma 827, della citata legge n. 178 del 2020, l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.