Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al comma 711 dell'articolo 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.