Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. L'entrata in vigore dell'abrogazione di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è differita al 1° luglio 2024.
12-ter. Le società di calcio professionistico beneficiarie del differimento dell'abrogazione di cui al precedente comma sono tenute a destinare una percentuale del 10 per cento del beneficio a società sportive dilettantistiche o associazioni sportive dilettantistiche che operano nel comune di riferimento in quartieri caratterizzati da particolari situazioni di degrado sociale o di povertà educativa, o che promuovono integrazione e inclusione sociale.