Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 97-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogata anche all'anno finanziario 2024.
12-ter. Agli oneri di cui al comma 12-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.