Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono prorogate al 31 dicembre 2024.
12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 46,27 milioni di euro per i mesi da marzo a dicembre 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.