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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.59. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
3.59.
(inammissibile limitatamente al comma 12-ter)

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-bis, comma 5, del medesimo decreto sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.
  12-ter. Le disposizioni di cui al comma 12-bis si applicano anche ai soggetti che, alla data del 29 ottobre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni delle province Massa Carrara e Lucca, come individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023.