Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Al fine di tutelare i clienti domestici da ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura del gas in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, dopo le parole: «dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024».
12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.