Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «di ottobre, novembre e dicembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di gennaio, febbraio, marzo 2024» e, all'ultimo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;
b) al comma 6, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024».
12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 670,08 milioni di euro per l'anno 2024.