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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.50. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
3.50.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Nelle more della riorganizzazione della Struttura di missione della ZES unica e della piena operatività del S.U.D. ZES, il termine di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, relativamente al riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intende prorogato a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.