Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, le parole: «dal 1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre 2024»;
b) al comma 676, le parole: «dal 1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre 2024».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 164,4 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.