Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «e per i sei anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli otto anni successivi» e le parole: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024 e il 2025»;
b) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole: «di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025»;
2) al secondo periodo, le parole: «dal 2019 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025».