Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «dal 1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2025»;
b) alla lettera b), le parole: «dal 1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2025».
12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 212 milioni di euro per l'anno 2024 e a 102 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 23 «Fondi da ripartire», programma 23.1 «Fondi da assegnare», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.