Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, si intende riferita anche all'interruzione del decorso dei tre esercizi consecutivi stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 53, per la verifica dei requisiti dimensionali indicati nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4.