Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 32, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 31 dicembre 2023. Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo relativamente alla conclusione dei lavori è fissato al 31 marzo 2024»;
c) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 30 giugno 2024».