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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.09. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
3.09.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di facilitare gli interventi di potenziamento della gestione delle entrate da parte degli enti locali, in deroga all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni 2023, 2024 e 2025 gli enti locali che approvano e trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, anche se approvati in data successiva al termine fissato per legge, possono dare applicazione alle disposizioni del citato comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  2. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La presente disposizione si applica nei limiti del 10 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, anche qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, con riferimento alle attività di controllo e di cooperazione con il concessionario».

ident. 3.07.3.08.